STATUTO GRUPPO AMICI DELL'ARTE

STATUTO GRUPPO AMICI DELL'ARTE

Regolamento approvato in assemblea straordinaria del 06.02.2009 a modifica del precedente del 27.04.2001

Art. 1


Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Amici dell'Arte", con sede presso la Rocca del Museo Civico di Riva del Garda.

Attualmente le sede è in viale del Tigli n. 47 a Riva del Garda.

Il gruppo Amici dell'Arte, libera Associazione di artisti, di letterati, di studiosi e di cittadini, costituitasi a Riva del Garda ed operante dal 1952, nel comprensorio Alto Garda e Ledro, per collaborare con il Museo Civico di Riva con un'azione promozionale nel campo delle arti visive, della poesia, delle tradizioni locali e della cultura generale - nel 30° della sua fondazione - codifica statutariamente la propria attività.

Art.2


La bandiera sociale è di colore verde, nella tonalità del gonfalone della città; nello stemma è rappresentata "una barca che procede fra le onde" ed il motto "Fluctuat nec mergitur".

Art. 3


L'Associazione non ha scopo di lucro e intende svolgere l'attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura e dell'arte, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine l'Associazione potrà' compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire lo sviluppo culturale e artistico della comunità rivana, valorizzando l'opera degli artisti e degli studiosi che operano nel comprensorio Alto Garda e Ledro.

è esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

A) Organizzare conferenze, seminari e incontri sui temi della cultura, dell'arte, della letteratura, delle tradizioni e del folklore locale, dell'ecologia dell'ambiente e di ogni altro aspetto correlato alla comunità rivana;

B) Organizzare corsi e moduli formativi culturali ed artistici, in favore della comunità rivana e della collettività;

C) Organizzare mostre, personali e collettive, manifestazioni, rassegne, dibattiti ed eventi culturali ed artistici;

D) Curare l'edizione di monografie, cataloghi, bollettini relativi all'attività dell'associazione;

E) Organizzare e gestire laboratori e gruppi di lavoro composti dagli operatori nel campo delle arti visive, artisti e dilettanti che desiderano collaborare per il bene della comunità;

F) Collaborare con il Museo Civico di Riva del Garda e con il Centro Culturale della Rocca, per una adeguata gestione della galleria della Rocca e per l'organizzazione delle manifestazioni all'aperto;

G) Collaborare con il comune di Riva e di Tenno ed altri Enti per la realizzazione e la gestione della Casa degli Artisti "Giacomo Vittone"

H) Collaborare con altri Enti, pubblici privati, interessati a vario titolo allo sviluppo culturale ed artistico della comunità rivana.

Art. 4


Al gruppo amici dell'arte possono aderire tutti cittadini italiani e stranieri , nonchè gli Enti che accettano i principi ispiratori dell'Associazione, che s'impegnano ad osservare lo statuto e ad operare in favore della cultura, dell'arte, delle tradizioni e della tutela ecologica ed ambientale dell'alto Garda e libro e che versano la quota associativa annuale, partecipando alla vita associativa.

I soci possono essere ordinari, benemeriti ed onorari.
I soci ordinari aderiscono all'Associazione mediante domanda scritta al consiglio Direttivo che provvede all'ammissione con delibera. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea. I soci ordinari hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, collaborano buona riuscita delle manifestazioni e iniziative promosse dalla Associazione ed hanno diritto di accesso alla sede sociale.

I soci benemeriti sono persone e enti che contribuiscono con attività, elargizioni e donazione al potenziamento dell'Associazione; essi vengono segnalati dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, la quale conferisce ad essi tale carica.

I soci onorari sono coloro che, per fattiva collaborazione in favore delle attività culturali dell'Associazione e della città, meritano la riconoscenza da parte della stessa Associazione.

Ai soci onorari, disegnati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, viene garantito libero accesso alla sede sociale dell'Associazione. I soci onorari sono indicati nominativamente in apposito registro conservato e aggiornato del Consiglio Direttivo.

I soci benemeriti ed i soci ordinari sono privi di diritto di voto e di elettorato attivo e passivo e possono intervenire in forma consultiva alle riunioni assembleari.

Possono aderire all'Associazione anche i giovani dai 12 ai 18 anni, previa domanda di adesione sottoscritta da chi ne esercita la potestà. Essi sono esentati dalla quota di adesione annuale; partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e non sono rivalutabili.

Art. 5


La qualità di socio si perde per dimissioni presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché per mancato rinnovo dell'adesione e per espulsione quando si sia arrecato grave danno al buon nome dell'Associazione o si svolgano attività in contrasto con gli impegni statutari. Il provvedimento di espulsione è deliberato dal consiglio direttivo e contro di esso l'associato escluso può proporre appello alla prima assemblea ordinaria utile.

Art. 6


L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere i nominati.

All'interno dell'Associazione possono essere costituiti dei gruppi che, perseguendo i fini statutari per iniziative concordate, operano in specifici settori della cultura e dell'arte.

Art. 7


L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 8


Gli organi sociali dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo.

Art.9


L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta l'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno 7 giorni prima con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10


Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di sette consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati, più un rappresentante del Museo Civico e il Sindaco o suo delegato. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, con voto segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere: Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti; esso viene convocato dal presidente ogni volta che sia opportuno, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo s'intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo predispone i programmi dell'attività annuale, fissa la quota annuale di adesione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, compila il bilancio preventivo e consuntivo, concorda le attività dei vari gruppi.

Art.11


Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, firma la corrispondenza e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Egli può delegare il Vice Presidente a rappresentarlo, anche in caso di assenza o impedimento e viene proposto per rappresentare l'Associazione in seno al Consiglio Direttivo del Museo Civico.

Art. 12


Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 13


Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) da quote associative e da eventuali contributi degli associati; b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie; c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali; e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 14


In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni patrimoniali saranno devoluti ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

Art. 15


Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

il presidente in carica Roberto Piazza